Martedì 24 febbraio 2026 ricorrono 34 anni dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. È la legge che istituì il Servizio nazionale della protezione civile. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, con quella legge la protezione civile diventò un «sistema coordinato di competenze». Vi concorrono lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. Contribuiscono anche gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato e gli ordini professionali.

Che cosa stabilì la legge

Il primo articolo fissava lo scopo del Servizio. Doveva tutelare «la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente» dai danni o dal pericolo di danni. Le cause indicate erano calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.

La legge definiva quattro attività. La previsione studia le cause dei fenomeni e individua i rischi e le zone esposte. La prevenzione punta a evitare i danni o a ridurne al minimo la possibilità. Il soccorso porta la prima assistenza alle persone colpite. Il superamento dell’emergenza rimuove gli ostacoli al ritorno alla vita normale.

Gli eventi erano divisi in tre tipi. Alcuni potevano essere affrontati dal singolo ente competente, con i mezzi ordinari. Altri richiedevano l’intervento coordinato di più enti. Le calamità più intense ed estese andavano fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

La legge fece del sindaco l’autorità comunale di protezione civile. In emergenza il sindaco dirigeva i soccorsi e l’assistenza alla popolazione colpita. Se i mezzi del Comune non bastavano, chiedeva al prefetto l’intervento di altre forze. Le organizzazioni di volontariato entrarono tra le strutture operative nazionali del Servizio.

Dalla legge 225 al Codice

La legge uscì nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, supplemento ordinario n. 54. Entrò in vigore il 1° aprile 1992. L’ha abrogata l’articolo 48 del Codice della protezione civile, il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Codice è in vigore dal 6 febbraio 2018.

Diversi articoli del Codice indicano tra parentesi l’articolo della legge 225 da cui derivano. L’articolo 7, per esempio, divide ancora le emergenze in tre tipi e rimanda all’articolo 2 della legge del 1992. I sindaci restano autorità territoriali di protezione civile (articolo 3). Pianificare la protezione civile e dirigere i soccorsi in ambito comunale è una funzione fondamentale dei Comuni (articolo 12).

Che cosa ci insegna oggi

Il Codice dà ai cittadini un ruolo preciso (articolo 31). Chiede alle componenti del Servizio di informarli sugli scenari di rischio del loro territorio, anche perché sappiano proteggersi. In emergenza i cittadini devono seguire le disposizioni delle autorità di protezione civile. Chi vuole dare una mano può aderire al volontariato organizzato.

Per questo conviene conoscere il piano di emergenza comunale e la propria area di attesa. Per entrare in un gruppo di volontari c’è la pagina Diventa volontario. In emergenza si chiama il 112: il Gruppo Comunale non può essere attivato direttamente dai cittadini.

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