La protezione civile italiana non è una sigla né un’uniforme: è un sistema. Un sistema che lega insieme ministeri, forze armate, volontari, associazioni e cittadini. Il suo compito è scritto nel primo articolo del Codice: tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai rischi naturali e antropici. Per capire come funziona oggi bisogna tornare a due eventi del passato recente: il terremoto dell’Irpinia del 1980 e l’incidente di Vermicino del 1981.


Cosa vuol dire “protezione civile” in Italia

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è l’insieme delle competenze e delle attività pubbliche e private che tutelano la popolazione italiana dai rischi. Non è un singolo ente: è una rete coordinata di soggetti diversi che, ciascuno con il proprio ruolo, concorrono alla prevenzione, al soccorso e al superamento delle emergenze.

Fanno parte del Servizio Nazionale:

  • le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali)
  • il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale per il soccorso tecnico urgente
  • le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e i Gruppi Comunali come quello di Genzano di Roma
  • le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri)
  • la Croce Rossa Italiana (CRI)
  • il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nelle sue articolazioni di emergenza
  • i Servizi Tecnici Nazionali (ordini professionali tecnici e squadre di pronto intervento per i servizi essenziali: energia, acqua, telecomunicazioni, trasporti)
  • il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
  • i Gruppi di ricerca scientifica (INGV, CNR, università, centri di competenza)

Ognuno di questi soggetti opera sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto stabilisce il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1).


L’Irpinia del 1980: il terremoto che cambiò il Paese

La data è il 23 novembre 1980, ore 19:34. Un sisma di magnitudo 6.9 colpisce l’entroterra campano-lucano. Il bilancio è drammatico: circa 2.914 vittime, 8.848 feriti e oltre 280.000 sfollati.

Ma non è solo il numero delle vittime a segnare la memoria collettiva. A segnare la storia della protezione civile italiana sono le difficoltà operative nei primi giorni:

  • accesso impossibile alle zone colpite: i paesi dell’entroterra erano geograficamente isolati, e molti ponti e strade erano crollati con la scossa
  • infrastrutture in cattivo stato, amplificando i danni e rallentando i soccorsi
  • assenza di coordinamento: all’epoca i soccorsi erano demandati all’Esercito, senza una regia civile unificata che organizzasse le diverse componenti
  • ritardo nell’arrivo degli aiuti nei paesi più colpiti, denunciato con un editoriale rimasto famoso dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini: «Venti ore dopo il terremoto, nei paesi distrutti i soccorsi non sono ancora arrivati».

Il terremoto dell’Irpinia dimostra che l’Italia ha bisogno di un sistema civile permanente, dedicato alle emergenze, coordinato a livello nazionale e capace di attivare rapidamente una filiera di soccorso. Non bastano le Forze Armate: servono tutti i soggetti che possono contribuire, e serve qualcuno che li coordini.


Vermicino del 1981: i limiti dell’improvvisazione

A meno di un anno dall’Irpinia, il 10 giugno 1981, un bambino di sei anni, Alfredo Rampi (detto Alfredino), cade in un pozzo artesiano scoperto nei pressi di Vermicino, nel territorio di Frascati. Il pozzo ha un diametro strettissimo e una profondità di oltre 60 metri. Alfredino è vivo, si sente la sua voce, e per tre giorni l’Italia resta sospesa davanti alla televisione nella prima grande diretta live di un’emergenza.

Purtroppo il bambino non viene salvato. Ma le operazioni di soccorso, seguite in diretta da milioni di italiani, rivelano problemi operativi gravissimi:

  • assenza di coordinamento tra le diverse squadre presenti sul posto
  • mancata perimetrazione della zona dell’evento, con curiosi e giornalisti sovrapposti ai soccorritori
  • improvvisazione nelle scelte tecniche di salvataggio, con ipotesi discordanti sul da farsi
  • pressione mediatica enorme, che influenza le decisioni operative in modo non sempre razionale

Vermicino non produce una legge nell’immediato, ma lascia un’eredità morale: un’emergenza va gestita con protocolli, formazione e disciplina. L’improvvisazione uccide, anche quando le intenzioni sono buone.


1982: nasce il Dipartimento della Protezione Civile

Il combinato disposto di Irpinia e Vermicino produce nel 1982 l’istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo Ministro per il coordinamento della protezione civile è Giuseppe Zamberletti, figura storica del sistema italiano: è lui che nei mesi dell’Irpinia ha guidato sul campo le operazioni e ha compreso per primo la necessità di una struttura permanente.

Il DPC, negli anni Ottanta, è però ancora un organo con competenze limitate: manca una legge quadro che definisca ruoli, rapporti tra livelli istituzionali, modalità di attivazione del volontariato.


1992: la Legge 225 e la nascita del Servizio Nazionale

Il passaggio decisivo arriva con la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile. La legge stabilisce per la prima volta:

  • la classificazione degli eventi in tipo A (comunale), B (provinciale/regionale) e C (nazionale)
  • il ruolo di Sindaci, Prefetti, Presidenti di Regione e Presidente del Consiglio nelle rispettive competenze
  • la dichiarazione dello stato di emergenza e le relative conseguenze operative
  • il coinvolgimento strutturato del volontariato organizzato

La Legge 225 resta in vigore per oltre 25 anni e produce l’ossatura del sistema italiano. La sua architettura viene poi riorganizzata, senza stravolgimenti, nel nuovo Codice della Protezione Civile del 2018.


Il Codice del 2018: il sistema oggi

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 riunisce in un unico testo tutta la normativa sparsa accumulatasi negli anni dopo la 225. Il Codice definisce in modo chiaro:

  • il Servizio Nazionale come «sistema» coordinato
  • la catena di comando dal Sindaco al Presidente del Consiglio
  • il principio di sussidiarietà: si attiva prima il livello locale, si sale solo se le risorse sono insufficienti
  • il volontariato come componente riconosciuta e tutelata del sistema
  • le attività di previsione, prevenzione, mitigazione, gestione e superamento delle emergenze

Il Codice del 2018 non cambia la filosofia del sistema italiano: la consolida e la rende più leggibile. Chi vuole capire la protezione civile in Italia, dopo il 2018, ha un unico testo di riferimento.


Cosa fanno i volontari: dagli incendi boschivi alle scuole

Il Gruppo Comunale di Genzano, come tutti i gruppi comunali iscritti all’elenco regionale, è chiamato a operare in un ventaglio molto ampio di attività. Non è solo “quelli dell’emergenza”: il volontario di protezione civile fa anche prevenzione, formazione, informazione, assistenza.

Le principali attività sono:

  • antincendio boschivo (AIB), con pickup e autobotti, in supporto a Vigili del Fuoco e squadre regionali
  • interventi per allagamenti e alluvioni, con motopompe, idrovore e mezzi per il ripristino
  • emergenze neve e ghiaccio, con lame spazzaneve e spargisale
  • rimozione di alberi e rami pericolanti, con motoseghe e piattaforma aerea
  • supporto ai Vigili del Fuoco in interventi complessi
  • allestimento e gestione di campi di accoglienza in caso di sisma o evacuazione
  • assistenza alla popolazione in grandi eventi (accessi, deflussi, distribuzione acqua, presidio punti nevralgici)
  • formazione e informazione nelle scuole e alla cittadinanza

Il volontario non è un professionista retribuito. È un cittadino che sceglie di dedicare tempo, formazione e presenza alla comunità. Per riconoscere questo ruolo la normativa prevede tutele precise.


Articolo 39 del Codice: le tutele per il volontario

L’articolo 39 del D.Lgs. 1/2018 stabilisce che i volontari appartenenti a Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte negli Elenchi, quando impiegati in attività di protezione civile autorizzate, hanno diritto:

  • al mantenimento del posto di lavoro
  • al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro potrà successivamente chiedere il rimborso al Dipartimento della Protezione Civile o alla Regione per i giorni in cui il volontario è stato assente dal servizio per impiego di protezione civile.

Il beneficio non è illimitato: il Codice fissa un tetto di 180 giorni all’anno, di cui:

  • massimo 60 giorni continuativi per emergenze nazionali e missioni all’estero
  • ulteriori 10 giorni per corsi di formazione regionali ed esercitazioni particolari

Questo quadro normativo è ciò che consente al volontariato italiano di operare in modo sostenibile. Il volontario sa che, quando viene attivato, non perde né il lavoro né lo stipendio. Il datore di lavoro sa di avere un meccanismo di rimborso previsto per legge.


Un sistema fondato sui cittadini

La protezione civile italiana è un sistema relativamente giovane: ha poco più di quarant’anni dalla nascita del DPC e poco più di trenta dalla Legge 225. Ma è già diventato uno dei più citati al mondo come esempio di integrazione tra istituzioni, volontariato e cittadini.

Nessuna di queste leggi sarebbe esistita senza l’Irpinia e Vermicino. E nessuna di queste leggi funzionerebbe se i cittadini non decidessero, ogni giorno, di diventare volontari.


Per approfondire

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Fonti istituzionali:

Fonti: Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile.gov.it), D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, Legge 24 febbraio 1992 n. 225, archivi RAI e testimonianze dirette del volontariato italiano.