Il 4 agosto 2026 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di riforma della protezione civile. Il testo contiene l’emendamento governativo sulla responsabilità penale colposa di volontari, operatori e autorità di protezione civile, tra cui i sindaci. È un passaggio molto atteso dal mondo del volontariato. Il percorso però non è concluso: il provvedimento passa ora alla Camera per la seconda lettura.
Cosa prevede la nuova disciplina
L’emendamento, approvato in Commissione Affari costituzionali il 16 luglio (fonte: ANSA), introduce un regime speciale per chi opera nelle attività di protezione civile. I punti principali:
- Gli errori colposi non sono punibili se l’operatore ha rispettato le linee guida e le buone pratiche del settore.
- I volontari di protezione civile rispondono penalmente solo per colpa grave.
- Il giudice dovrà valutare anche il grado di incertezza scientifica, la prevedibilità dell’evento e le condizioni di straordinaria urgenza dell’intervento.
Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha parlato di un passo importante. La norma, ha detto, offre maggiori certezze a volontari, autorità e operatori.
Perché se ne parla: il caso che ha scosso il volontariato
La spinta alla riforma è arrivata anche da una vicenda dolorosa. Nel luglio 2023, a Preone, in Carnia, un volontario perse la vita travolto da un albero durante una perlustrazione dopo il maltempo. Ne è seguito un processo che, in primo grado, ha portato a condanne per il sindaco e il coordinatore comunale dei volontari.
Quella sentenza ha aperto un interrogativo che riguarda tutto il sistema. Chi decide in emergenza può essere giudicato con gli stessi criteri di chi opera in condizioni ordinarie? In emergenza le informazioni sono incomplete, i tempi sono strettissimi, gli scenari cambiano di minuto in minuto. La riforma risponde riconoscendo la specificità dell’intervento in emergenza.
Cosa significa per chi fa volontariato
Per i gruppi comunali come il nostro, la norma — se confermata dalla Camera — porterebbe un beneficio concreto: i volontari che operano con formazione adeguata, seguendo procedure e buone pratiche, non rischierebbero un procedimento penale per l’errore lieve commesso in buona fede in uno scenario d’emergenza.
Due precisazioni importanti, per leggere la novità senza fraintendimenti:
- Non è un’immunità. La colpa grave, l’imprudenza macroscopica e la violazione delle regole di settore restano penalmente rilevanti. Formazione, addestramento e rispetto delle procedure rimangono la prima tutela, per sé e per gli altri.
- Non è ancora legge. Il testo deve completare l’esame della Camera. Aggiorneremo questa notizia quando il percorso parlamentare sarà concluso.
Il quadro normativo
La riforma interviene sul sistema disegnato dal Codice della Protezione Civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), che definisce ruoli e responsabilità di sindaci, strutture operative e volontariato organizzato. Il sindaco è l’autorità comunale di protezione civile: su di lui ricadono decisioni delicate come allertamenti, chiusure e ordinanze urgenti.
Per approfondire
Sul nostro sito:
- Il ruolo del Comune e del sindaco nella protezione civile
- La normativa di protezione civile
- Diventare volontario del Gruppo Comunale
Fonti:




