La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, mercoledì 21 ottobre 2026, il disegno di legge «Disposizioni in materia di protezione civile» (atto Camera 3076). Il Senato lo aveva già approvato il 4 agosto 2026, come atto Senato 1779. Il voto finale: 131 favorevoli, 95 astensioni, nessun contrario, su 226 deputati presenti in Aula.

Il testo non ha subito modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato: le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato della Camera hanno concluso l’esame senza emendamenti l'8 ottobre. La legge riguarda due aspetti: il trattamento del personale delle strutture regionali e locali di protezione civile, e la responsabilità penale di chi opera durante le emergenze, volontari compresi.

Che cosa cambia per i volontari

Il punto che riguarda più da vicino il nostro Gruppo è l’articolo 6. Inserisce due nuovi articoli nel Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1): l’articolo 42-bis e l’articolo 42-ter. La legge li colloca formalmente nel Capo VI del Codice (quello dedicato a misure e strumenti organizzativi e finanziari), subito prima dell’articolo 43.

Il nuovo articolo 42-ter introduce due tutele distinte per i reati colposi commessi nell’esercizio di attività di protezione civile. La prima: chi ha rispettato le linee guida nazionali (quando saranno adottate) o, in loro assenza, le buone pratiche adeguate al caso concreto, non è punibile. La seconda tutela è indipendente dalla prima. Per gli stessi reati, il volontario risponde comunque solo per colpa grave, e non per colpa semplice, quando ha agito nell’esercizio di attività di protezione civile. Questa soglia non è condizionata all’aver seguito linee guida o buone pratiche. Per le autorità e gli operatori di protezione civile, invece, la stessa soglia di colpa grave si applica solo quando il reato si è verificato in conseguenza di misure e interventi urgenti di gestione dell’emergenza.

La legge definisce anche, per la prima volta in modo esplicito, chi è «volontario di protezione civile» ai fini di questa tutela. Lo è il legale rappresentante — compreso il Sindaco, quando agisce come legale rappresentante di un Gruppo comunale di protezione civile. Lo è anche chi aderisce a organizzazioni di volontariato, reti associative o altri enti del Terzo settore, inclusi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, purché iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Per valutare la colpa e il suo grado, la legge impone di tenere conto di elementi concreti:

  • l’incertezza scientifica del momento;
  • la prevedibilità dell’evento;
  • il contesto di urgenza in cui sono state prese le decisioni;
  • il ruolo di ciascuno, quando più persone cooperano;
  • i limiti legati alle risorse — umane, strumentali e finanziarie — realmente disponibili.

Le linee guida nazionali

Il nuovo articolo 42-bis affida al Presidente del Consiglio dei ministri — o all’eventuale Autorità politica delegata per la protezione civile — il compito di adottare le linee guida nazionali su formazione e addestramento, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Prima di farlo, dovrà sentire l’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, istituito con direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023.

Fino a quel momento, per stabilire se un comportamento era adeguato, si guarda alle buone pratiche già in uso.

Il personale delle strutture di protezione civile

La parte iniziale della legge (articoli 1-5) riguarda il personale, dirigenziale e non, delle strutture di protezione civile di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e degli altri enti del comparto funzioni locali. Per questo personale prevede:

  • sezioni contrattuali apposite;
  • un’indennità di funzione commisurata ai compiti di protezione civile;
  • la tutela assicurativa per infortuni e malattie contratte in servizio;
  • la tutela legale per i procedimenti civili e penali legati al servizio;
  • l’obbligo di formazione continua.

Che cosa manca ancora

La legge non è ancora vigente. Dopo l’approvazione del Parlamento, il testo deve essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo non fissa una data di entrata in vigore diversa da quella ordinaria: entrerà quindi in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (la regola generale per le leggi italiane), non il giorno stesso della pubblicazione. Solo da quel momento decorrono i termini della legge, incluso quello di dodici mesi per le linee guida nazionali. Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dovrà poi presentare alle Camere, ogni due anni, una relazione sull’attuazione della legge.

Seguiremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e aggiorneremo la pagina del Codice della protezione civile non appena la legge sarà vigente.

Per approfondire