Accanto ai rischi naturali, la protezione civile si occupa anche di rischi legati all’attività dell’uomo. Tra questi, il rischio chimico-industriale: la possibilità che in uno stabilimento che lavora sostanze pericolose avvenga un incidente rilevante. Questa è la pagina «materia»: spiega che cosa significa, come è nata la normativa europea “Seveso” e come ci si prepara.
Una guida divulgativa. Questa pagina spiega il rischio chimico-industriale a scopo informativo, sulla base delle fonti di ISPRA, DPC e Ministero dell'Ambiente. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma non parla a nome di questi enti. In emergenza il riferimento resta sempre il numero unico 112.
Che cos’è un incidente rilevante
Si parla di incidente rilevante quando, in uno stabilimento che detiene determinate quantità di sostanze pericolose, un evento incontrollato — un guasto, un errore, una reazione fuori controllo — può provocare un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente, dentro e fuori i confini dello stabilimento. Gli scenari tipici sono tre:
- l’incendio, con il calore e il fumo;
- l’esplosione, con l’onda d’urto;
- il rilascio di sostanze tossiche, con una nube che può raggiungere le aree circostanti.
Non tutte le fabbriche rientrano in questa categoria: contano il tipo e la quantità di sostanze detenute. Gli stabilimenti che superano le soglie di legge sono detti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) e sono sottoposti a obblighi e controlli stringenti.
Fonte: ISPRA; DPC.
La direttiva Seveso: da un disastro a una legge europea
Il 10 luglio 1976, nello stabilimento ICMESA di Seveso (Brianza), una nube di diossina contaminò un vasto territorio: fu uno dei più gravi incidenti industriali della storia europea. Da quel disastro l’Europa trasse una lezione duratura, dando vita a una normativa specifica che porta il nome della cittadina: la direttiva Seveso, aggiornata nel tempo fino alla versione vigente, la Seveso III (direttiva 2012/18/UE), recepita in Italia con il decreto legislativo 105 del 2015.
La logica della normativa è la prevenzione attraverso la trasparenza: i gestori devono dichiarare le sostanze detenute, valutare i rischi, dotarsi di sistemi di sicurezza ed essere sottoposti a ispezioni periodiche. Approfondiamo la storia nella scheda Seveso 1976: cinquant’anni e la direttiva europea.
Fonte: direttiva 2012/18/UE; D.Lgs. 105/2015; ISPRA.
Chi controlla e come ci si prepara
Il sistema di prevenzione poggia su più livelli:
- l’inventario nazionale degli stabilimenti RIR è tenuto da ISPRA, che insieme alle ARPA regionali svolge le ispezioni;
- ogni stabilimento predispone un piano di emergenza interno, per gestire l’incidente entro i propri confini;
- per il territorio circostante, il Prefetto predispone il Piano di Emergenza Esterna (PEE), che definisce cosa fare se l’incidente esce dallo stabilimento;
- la popolazione che vive nelle vicinanze ha diritto a essere informata in anticipo su quali sono i rischi e su come comportarsi: è un obbligo previsto dalla normativa Seveso.
Approfondiamo che cosa deve sapere il cittadino nella scheda Rischio chimico-industriale: cosa devono sapere i cittadini e nella scheda Il rischio industriale e Seveso.
Cosa fare in caso di incidente
A differenza di altri rischi, qui la regola di autoprotezione può essere controintuitiva: spesso, in caso di nube tossica, la cosa giusta non è scappare ma chiudersi in casa (riparo al chiuso). Si chiudono porte e finestre, si spengono gli impianti di aerazione e si attende, seguendo le indicazioni delle autorità diffuse via radio, altoparlanti o sistemi di allarme. In altri casi può invece essere disposta l’evacuazione. La regola generale è una sola: seguire le istruzioni delle autorità, che conoscono lo scenario reale.
Approfondimenti sul nostro sito
- Rischio chimico-industriale: cosa fare — la pagina operativa con i comportamenti di autoprotezione.
- Rischio chimico-industriale: cosa devono sapere i cittadini.
- Seveso 1976: cinquant’anni e la direttiva europea.
- Le quattro fasi della protezione civile — previsione, prevenzione, gestione, superamento.
- Glossario e Normativa — termini e norme di riferimento.
Per approfondire — fonti istituzionali
- ISPRA — Rischio industriale — inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
- DPC — Rischio chimico-industriale e nucleare (Dipartimento della Protezione Civile).
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) — attuazione della direttiva Seveso.
- DPC, La protezione civile in Italia. Testo per i docenti scolastici (2020).
