La protezione civile italiana, nella forma di sistema permanente che conosciamo, è recente: ha poco più di trent’anni. La sua storia non è lineare ma reattiva — ogni grande passo normativo è arrivato dopo una catastrofe che ne aveva mostrato l’assenza. Ricostruirla serve a capire perché il sistema è fatto così, e perché la prevenzione, oggi al centro del Codice, è stata l’ultima conquista.
2.1 Prima del sistema: lo Stato che arriva dopo
Per buona parte della sua storia unitaria, lo Stato italiano è intervenuto sui disastri solo a evento concluso, in una logica più assistenziale che organizzata. È emblematico che, dopo il terremoto di Calabria del 1894, il dibattito parlamentare registrasse un cittadino lasciato in sostanza solo davanti alla calamità.
Furono i grandi terremoti di inizio Novecento a incrinare quel modello. Il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, accompagnato da un maremoto, causò circa 80.000 vittime: da quella tragedia nacquero la prima classificazione sismica del territorio e una prima normativa antisismica. Il terremoto della Marsica del 1915, ad Avezzano, provocò oltre 32.000 morti. Lo Stato iniziò a strutturare il soccorso urgente — fino alla nazionalizzazione del Corpo dei vigili del fuoco (legge 1570 del 1941) — ma restava un’impostazione tutta rivolta all’emergenza, senza prevenzione né un’organizzazione stabile.
2.2 Le catastrofi che imposero il cambiamento
Il dopoguerra mise a nudo quei limiti. L’alluvione del Polesine del 1951 lasciò 180.000 senzatetto. La sera del 9 ottobre 1963 una frana dal Monte Toc precipitò nel bacino artificiale del Vajont: l’onda scavalcò la diga e distrusse Longarone e i paesi del fondovalle. Il pericolo era stato segnalato dagli studi: per questo il Vajont è il simbolo di che cosa significhi ignorare la prevenzione.
L’alluvione di Firenze del 1966 e il terremoto del Belìce del 1968 confermarono soccorsi lenti e disorganizzati. Da quella pressione nacque la prima legge quadro, la legge 996 del 1970, che per la prima volta disciplinò in modo organico il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite. Il suo regolamento attuativo, però, arrivò solo nel 1981: segno di quanto la materia restasse marginale.
2.3 Il metodo Zamberletti
La svolta ha un nome: Giuseppe Zamberletti, considerato il «padre» della protezione civile italiana. Dopo il terremoto del Friuli del 1976, nominato commissario per i soccorsi, mise a punto un metodo nuovo: centri di coordinamento vicino ai luoghi colpiti e collaborazione strutturata con Regione, Comuni e volontariato locale. Funzionò, e la ricostruzione del Friuli divenne un modello positivo di riferimento.
Quattro anni dopo, il terremoto dell’Irpinia e Basilicata del 1980 (quasi 3.000 vittime) mostrò di nuovo i ritardi: il Presidente della Repubblica Sandro Pertini li denunciò pubblicamente, e Zamberletti fu richiamato d’urgenza. Da quell’esperienza, nel 1982, nacque il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Zamberletti primo ministro per il coordinamento. È in questi anni che prendono forma il volontariato organizzato e la rete radio di emergenza.
2.4 La legge 225/1992: nasce il Servizio nazionale
Il salto definitivo è la legge 225 del 24 febbraio 1992, prima legge organica della materia: istituisce il Servizio nazionale della protezione civile. La sua intuizione è strutturale: la protezione civile non è un ente, ma un sistema diffuso che mette insieme Stato, Regioni, Comuni, strutture operative (vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, sanità) e volontariato. Alle Regioni e agli enti locali è affidato un ruolo centrale, secondo il principio di sussidiarietà: la risposta parte dal livello più vicino al cittadino — il Comune — e sale solo se l’evento lo richiede. È il modello che regge ancora oggi.
2.5 Dal 1992 al Codice del 2018
Negli anni successivi il sistema fu più volte ritoccato. Il decreto legislativo 300 del 1999 istituì per un periodo un’Agenzia di protezione civile, poi superata. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3 del 2001) rese la protezione civile materia di legislazione concorrente, consolidando il ruolo delle Regioni. Una serie di interventi rafforzò l’indirizzo e il coordinamento del Dipartimento e il sistema di allertamento dei Centri funzionali.
Il quadro fu infine riordinato e ampliato dal Codice della protezione civile — il decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018, in vigore dal 6 febbraio 2018 — adottato su delega della legge 30 del 2017. Il Codice riunisce in un testo unico la disciplina del Servizio nazionale, definisce le quattro attività ed estende la tutela ad animali e ambiente. È la cornice normativa vigente, di cui questo manuale offre il commentario nella Parte II.
Fonti
- Dipartimento della Protezione Civile, La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici, 2020.
- Legge 8 dicembre 1970, n. 996 (soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità); legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale); decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice) — testi su Normattiva.
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V della Costituzione).
- Dipartimento della Protezione Civile, Il Servizio nazionale della protezione civile.
