Quando l’emergenza acuta finisce, comincia il lavoro più lungo: rimettere in sicurezza, far ripartire la vita, ricostruire. Questa parte entra nel dettaglio degli strumenti giuridici e tecnici che il Paese mette in campo dopo un disastro — il superamento dell’emergenza visto dal lato operativo.

10.1 Stato di emergenza e ordinanze

Per gli eventi di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza (art. 24 del Codice), fissandone durata ed estensione e stanziando le prime risorse dal Fondo per le emergenze nazionali. Lo stato di emergenza non può superare i 12 mesi, prorogabili per non più di altri 12 (art. 24, comma 3). Lo strumento operativo che ne discende sono le ordinanze di protezione civile (art. 25), emanate di norma dal Capo del Dipartimento, che permettono di intervenire in deroga ad alcune procedure ordinarie — sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento — per accelerare soccorsi e assistenza. Le ordinanze possono nominare soggetti attuatori che operano sul territorio. È un potere straordinario e a tempo, pensato per la rapidità.

10.2 Le verifiche di agibilità: AeDES e FAST

Dopo un terremoto la domanda urgente è: quali edifici sono sicuri? Per rispondere in modo rapido e uniforme si usano schede di rilevamento compilate da tecnici qualificati.

La scheda AeDES
AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) è lo strumento principale: classifica ogni edificio ordinario con un esito di agibilità — semplificando: agibile; temporaneamente o parzialmente inagibile (con eventuali provvedimenti di pronto intervento); da rivedere con approfondimenti; inagibile; inagibile per rischio esterno (un edificio pericolante accanto). Non è un giudizio definitivo sulla staticità, ma una valutazione speditiva che serve a decidere subito chi può rientrare e chi no.

Dopo la sequenza sismica del Centro Italia (2016) è stata introdotta anche la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), una verifica ancora più rapida, pensata per smaltire in fretta le prime richieste e indirizzare poi i casi dubbi all’AeDES. Le verifiche sono compilate da tecnici formati (ingegneri, architetti, geometri abilitati): il volontariato non sostituisce questa funzione, ma può fornire supporto logistico alle squadre di rilevamento.

10.3 La valutazione dei fabbisogni

Accanto al censimento dei danni puntuale (edificio per edificio), nei grandi eventi si effettua una valutazione complessiva dei fabbisogni per il recupero. A livello internazionale lo strumento di riferimento è il PDNA (Post-Disaster Needs Assessment), una metodologia condivisa da Unione europea, Banca Mondiale e Nazioni Unite per stimare in modo standardizzato i danni, le perdite economiche e i bisogni di ripresa di un territorio colpito, e per orientare le risorse della ricostruzione. È la base tecnica su cui si fondano le decisioni di spesa post-disastro.

10.4 Emergenza e ricostruzione: due orologi diversi

È importante non confondere due fasi:

  • il superamento dell’emergenza è di competenza del sistema di protezione civile, dura il tempo dello stato di emergenza e punta a rimuovere i pericoli immediati e a ripristinare i servizi essenziali;
  • la ricostruzione vera e propria è un processo molto più lungo, spesso pluriennale, che in genere esce dal perimetro stretto della protezione civile. Per i grandi eventi viene affidata a una struttura commissariale dedicata (un Commissario straordinario alla ricostruzione), con fondi pluriennali e regole proprie.
Perché, anni dopo, l'emergenza è chiusa ma la ricostruzione no
Sono due orologi diversi. L’emergenza si chiude quando scade lo stato di emergenza; la ricostruzione può durare anni. Capire questa distinzione evita un equivoco comune: che «la protezione civile non abbia finito il lavoro». La protezione civile gestisce il primo orologio; il secondo ha attori, tempi e fondi propri.

Da ogni evento si traggono infine lezioni apprese: cosa ha funzionato, cosa migliorare nei piani, nelle procedure, nella formazione. È il punto in cui il ciclo del rischio si chiude e ricomincia, alimentando di nuovo previsione e prevenzione (Parte VI).

Fonti

  1. Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 24, 25 — Normattiva.
  2. Dipartimento della Protezione Civile — schede AeDES e FAST per la valutazione dell’agibilità post-sismica.
  3. PDNA — Post-Disaster Needs Assessment (Unione europea, Banca Mondiale, Nazioni Unite) per la valutazione dei fabbisogni di ripresa.