Il Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) è la carta costituzionale del sistema: 50 articoli, divisi in sette Capi, che riordinano in un testo unico la disciplina prima dispersa in decine di leggi, a partire dalla storica legge 225/1992. Conoscere il sistema significa, alla lettera, conoscere questi articoli.
Questa Parte del manuale li percorre uno alla volta. Per ogni articolo trovi:
- il testo vigente, trascritto fedelmente dalla banca dati ufficiale Normattiva, senza parafrasi;
- la sua derivazione storica (da quale norma della legge 225/1992 o di altri provvedimenti proviene), perché molti istituti del 2018 sono la versione riordinata di regole più antiche;
- una spiegazione in due tempi — che cosa dice e perché conta — e i rinvii agli altri articoli e ai capitoli del manuale.
La mappa del Codice
I sette Capi del decreto seguono la logica del ciclo del rischio e dell’organizzazione:
| Capo | Oggetto | Articoli |
|---|---|---|
| I | Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale | 1–6 |
| II | Organizzazione del Servizio nazionale | 7–15 |
| III | Attività per la previsione e prevenzione dei rischi | 16–22 |
| IV | Gestione delle emergenze di rilievo nazionale | 23–30 |
| V | Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato | 31–42 |
| VI | Misure e strumenti organizzativi e finanziari | 43–46-bis |
| VII | Norme transitorie, di coordinamento e finali | 47–50 |
Questo capitolo commenta il Capo I, che fonda l’intero edificio: definisce che cos’è il Servizio nazionale (art. 1), quali sono le sue attività (art. 2), e chi ne fa parte e con quali poteri (artt. 3–6).
Capo I — Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale, tra le altre: l'allertamento (lett. a); la pianificazione di protezione civile (lett. b); la formazione degli operatori (lett. c); la normativa tecnica (lett. d); «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini» (lett. e); l'informazione alla popolazione (lett. f); le esercitazioni e le attività addestrative (lett. g); le attività all'estero e in ambito UE e internazionale (lett. h); il raccordo con la pianificazione territoriale (lett. i).
5. Sono attività di prevenzione strutturale, tra le altre: la partecipazione alle linee di indirizzo e alla programmazione degli interventi di mitigazione, l'esecuzione di interventi strutturali in occasione di eventi e le azioni integrate di cui all'art. 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto […].
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite […].
Che cosa dice
È l'articolo che traduce la funzione in azione. Le quattro attività — previsione, prevenzione e mitigazione, gestione, superamento — sono il ciclo del rischio: non si susseguono soltanto nel tempo (prima, durante, dopo), ma convivono come funzioni permanenti. La prevenzione è distinta in strutturale (le opere fisiche di difesa) e non strutturale (allertamento, pianificazione, formazione, informazione, cultura del rischio).
Perché conta
Due conseguenze pratiche. La prima: l'allertamento e la pianificazione non sono «gestione dell'emergenza», ma prevenzione — si fanno prima, a freddo. La seconda, di particolare rilievo per un gruppo di volontari: la lettera e) del comma 4 colloca «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile» e «l'autoprotezione dei cittadini» fra le attività di prevenzione previste dalla legge. Informare e formare i cittadini non è un di più: è protezione civile a pieno titolo.
I protagonisti del sistema (artt. 3–6)
Definiti l’oggetto (art. 1) e le attività (art. 2), il Capo I individua chi esercita la funzione di protezione civile e con quali poteri. Quattro articoli disegnano la “geografia” del sistema: le autorità di indirizzo, le componenti, il vertice nazionale, le autorità territoriali.
1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando […] le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile […]; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile […].
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. […] operano […]: a) il Dipartimento della protezione civile […] nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni […] e le Province autonome […]; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 […].
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che […] definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni […] e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
Che cosa dice
L'articolo distingue due piani. Da un lato le autorità di protezione civile (comma 1), titolari dell'indirizzo politico: il Presidente del Consiglio a livello nazionale, i Presidenti di Regione e i Sindaci a livello territoriale. Dall'altro le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti (comma 2), che operano. Il comma 3 introduce gli ambiti territoriali ottimali: la funzione può essere organizzata per insiemi di Comuni, non solo Comune per Comune.
Perché conta
È la mappa del «chi è chi». Tre principi la governano — sussidiarietà (si parte dal livello più vicino al cittadino), differenziazione (ogni livello fa ciò di cui è capace) e adeguatezza (deve avere i mezzi per farlo). E fissa un'idea moderna: la protezione civile efficace è spesso sovracomunale, perché i piccoli Comuni da soli non bastano.
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti […] che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali […].
Che cosa dice
Le componenti sono i livelli di governo — Stato, Regioni e Province autonome, enti locali — che attuano le attività di protezione civile ciascuno secondo le proprie competenze. Possono avvalersi, tramite convenzioni, delle strutture operative (comma 2). Il comma 3 impone un obbligo di condivisione delle informazioni utili, nel rispetto di trasparenza e privacy.
Perché conta
Qui si distingue chi governa il sistema (le componenti) da chi vi opera materialmente (le strutture operative dell'art. 13). E si afferma un principio sottovalutato ma decisivo: i dati e le informazioni di rischio non sono di chi li detiene, ma del sistema. Senza circolazione delle informazioni non c'è previsione né allertamento efficace.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri […] detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato […], delle regioni […], dei comuni […] e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 […].
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
Che cosa dice
Il vertice del sistema è il Presidente del Consiglio dei ministri, autorità nazionale. A lui spettano i poteri di ordinanza — la facoltà di adottare provvedimenti anche in deroga alla normativa ordinaria — che esercita «per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile». Definisce le politiche (comma 1) e gli indirizzi tramite direttive (comma 2); il Governo rende conto al Parlamento (comma 3).
Perché conta
Spiega un equivoco frequente: il Dipartimento della Protezione Civile non è un ente autonomo, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio. «Decide» il vertice politico; «fa» il Dipartimento. I poteri di ordinanza sono il motore della gestione straordinaria; il riferire annuale al Parlamento (comma 3) ne è il contrappeso democratico.
1. […] i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività […]. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili […]:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile […];
d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile […] e dell'attribuzione […] di personale adeguato […], anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalità […] peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi […].
Che cosa dice
L'articolo porta i principi «a terra», sul territorio. Le autorità territoriali — in primo luogo il Sindaco, espressamente richiamato al Testo Unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) — non solo vigilano, ma sono responsabili di cinque cose precise: recepire gli indirizzi nazionali, coordinare le attività, destinare le risorse, organizzare strutture e personale (sale operative, centri funzionali, presidi territoriali), e dotarsi di procedure rapide per l'emergenza.
Perché conta
È il fondamento del ruolo del Sindaco come autorità di protezione civile più vicina al cittadino, sviluppato poi nell'art. 12 sulle funzioni comunali. Spiega anche perché un Gruppo Comunale di volontari opera a supporto del Sindaco e del Comune: la responsabilità è dell'autorità territoriale, il volontariato la affianca.
Con l’articolo 6 si chiude il Capo I: il sistema ha ora un oggetto, delle attività, delle autorità e delle componenti. Il Capo II ne disciplina l’organizzazione e gli eventi.
Fonti
- Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo I, artt. 1–6 — testo vigente, Normattiva.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» — norma di origine degli istituti riordinati dal Codice.
- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 116, terzo comma, e 117, terzo comma.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
Che cosa dice
L'articolo definisce l'oggetto dell'intero decreto. La protezione civile è una funzione di pubblica utilità, esercitata da un sistema — il Servizio nazionale — e non da un singolo ente. I beni tutelati sono elencati senza ambiguità (vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali, ambiente) e le minacce coprono sia gli eventi naturali sia quelli prodotti dall'attività umana. Il comma 2 àncora il sistema italiano a quello europeo; i commi 3 e 4 ne fissano la collocazione costituzionale.
Perché conta
Qui si gioca un punto decisivo: trattandosi di materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), il decreto pone «principi fondamentali» che le Regioni attuano con propria legge. È la ragione per cui esiste una normativa regionale di protezione civile accanto a quella statale, e per cui un manuale completo deve guardare a entrambi i livelli. Il comma 4 estende la disciplina anche alle autonomie speciali, salvaguardandone gli statuti.