Se il Capo I dice che cos’è il Servizio nazionale, il Capo II dice come è organizzato. È il capo più esteso del Codice e si articola in tre sezioni: la tipologia degli eventi (art. 7), che decide chi risponde; l’organizzazione del sistema (artt. 8–13), cioè le funzioni di ciascun livello e le strutture che intervengono; e gli strumenti di coordinamento (artt. 14–15).

SezioneOggettoArticoli
IEventi di protezione civile7
IIOrganizzazione del Servizio nazionale8–13
IIIStrumenti di coordinamento e integrazione14–15

Sezione I — Gli eventi di protezione civile

Art. 7 Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile Deriva da: art. 2, legge 225/1992
Testo vigente

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze […] che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze […] che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari […], disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome […];

c) emergenze di rilievo nazionale […] che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari […] ai sensi dell'articolo 24.

Che cosa dice

È l'articolo-chiave dell'intero impianto operativo. Gli eventi si classificano in tre tipi crescenti: a) ordinari, gestibili dal singolo ente competente; b) che richiedono il coordinamento di più enti, disciplinati a livello regionale; c) di rilievo nazionale, che attivano i mezzi e poteri straordinari dello Stato (la dichiarazione dello stato di emergenza dell'art. 24).

Perché conta

Questa classificazione determina chi comanda. Non esiste un'emergenza «in generale»: a seconda del tipo, la regia è del Comune, della Regione o dello Stato. È l'applicazione concreta della sussidiarietà e la chiave per leggere tutto il resto del Capo II.

Rinvii: art. 24 (stato di emergenza di rilievo nazionale); artt. 6 e 12 (livello comunale); art. 11 (livello regionale).
a, b, c: tre tipi di evento, tre livelli di comando
La lettera dell’evento (a/b/c) non è un tecnicismo: dice a quale livello si gestisce. Un allagamento di un quartiere (tipo a/b) resta al Comune e alla Regione; un terremoto distruttivo (tipo c) attiva lo Stato con lo stato di emergenza. Sapere «di che tipo è» l’evento è il primo passo per capire chi fa cosa.

Sezione II — L’organizzazione del Servizio nazionale

Art. 8 Funzioni del Dipartimento della protezione civile Deriva da: art. 1-bis, comma 3, legge 225/1992; art. 107 d.lgs. 112/1998; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001
Testo vigente (sintesi dei compiti)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile […] per lo svolgimento dei seguenti compiti che […] hanno rilievo nazionale:

tra gli altri: a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato […]; b) l'elaborazione dei provvedimenti per le emergenze di rilievo nazionale; c) le proposte delle direttive (art. 15); d) i piani nazionali per specifici scenari di rischio; e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nelle emergenze di rilievo nazionale; f) gli indirizzi per la formazione; i) i criteri per l'individuazione delle zone sismiche; l)–n) i rapporti con l'Unione europea e l'assistenza internazionale.

Che cosa dice

L'articolo elenca i compiti di rilievo nazionale che il Presidente del Consiglio svolge tramite il Dipartimento: indirizzo e coordinamento del sistema, gestione delle emergenze nazionali, proposta delle direttive, piani nazionali, formazione, rapporti con l'Unione europea.

Perché conta

Conferma quanto visto all'art. 5: il Dipartimento è il braccio operativo del vertice nazionale. Non «comanda» le Regioni o i Comuni in via ordinaria; indirizza e coordina, e interviene direttamente quando l'emergenza è di rilievo nazionale.

Rinvii: art. 5 (attribuzioni del Presidente del Consiglio); art. 15 (direttive); Parte XII (dimensione europea).
Art. 9 Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale Deriva da: artt. 6 e 14, legge 225/1992; d.l. 59/2012, conv. legge 100/2012
Testo vigente

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato, il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale […] assicura un primo coordinamento degli interventi e ne informa il Dipartimento, le Regioni e gli enti interessati.

Che cosa dice

Negli eventi di tipo b) e c), il Prefetto — autorità periferica dello Stato a livello provinciale — assicura un primo coordinamento degli interventi e tiene il raccordo con Dipartimento, Regione ed enti, attivando le risorse statali presenti sul territorio.

Perché conta

È il punto in cui lo Stato si raccorda con il territorio nelle emergenze più gravi. Il Prefetto non sostituisce il Sindaco o la Regione: garantisce che le risorse statali (Forze dell'ordine, vigili del fuoco) si integrino con quelle locali.

Rinvii: art. 7 (eventi b e c); artt. 11–12 (Regioni e Comuni); art. 10 (vigili del fuoco).
Art. 10 Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Deriva da: art. 11, comma 1, legge 225/1992
Testo vigente

1. In occasione degli eventi calamitosi […], il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura […] gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi […].

Che cosa dice

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la componente fondamentale del soccorso tecnico: negli eventi calamitosi assicura gli interventi indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza.

Perché conta

Spiega un confine operativo netto. Il soccorso tecnico urgente — estrazione, messa in sicurezza, ricerca e salvataggio — è dei vigili del fuoco, che ne sono responsabili. Il volontariato di protezione civile concorre e supporta, non dirige il soccorso tecnico.

Rinvii: art. 13 (strutture operative); art. 9 (Prefetto).
Art. 11 Funzioni delle Regioni e delle città metropolitane e province (enti di area vasta) Deriva da: artt. 6, 12 e 13 legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998; legge 56/2014
Testo vigente (sintesi)

1. Le Regioni e le Province autonome […], nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori […] e, in particolare:

tra le altre funzioni: la previsione e prevenzione dei rischi; gli indirizzi per i piani provinciali; la sala operativa regionale; le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale; la colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato; lo spegnimento degli incendi boschivi (salve le competenze statali); l'organizzazione del volontariato a livello territoriale; la formazione.

Che cosa dice

Le Regioni sono il perno del sistema territoriale: con propria legge disciplinano l'intera organizzazione di protezione civile sul loro territorio. Gestiscono la sala operativa e la colonna mobile regionale, deliberano lo stato di emergenza regionale, coordinano l'antincendio boschivo e il volontariato.

Perché conta

È qui che la «legislazione concorrente» prende corpo: per Genzano valgono le scelte organizzative della Regione Lazio. La menzione esplicita della colonna mobile e del volontariato territoriale (lettere h ed n) è il fondamento dell'impiego di gruppi come il nostro nelle attivazioni regionali.

Rinvii: art. 7 (stato di emergenza regionale); art. 13 (volontariato come struttura operativa); Capo V (volontariato); Parte XIV (il Lazio).
Art. 12 Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata Deriva da: artt. 6 e 15 legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998; art. 12 legge 265/1999; d.l. 59/2012, conv. legge 100/2012; d.l. 95/2012, conv. legge 135/2012
Testo vigente

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. […] i Comuni, anche in forma associata […] provvedono, con continuità: a) all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi […]; b) all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; c) all'organizzazione di procedure semplificate per la prontezza operativa; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile; f) al verificarsi dell'emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione […].

Che cosa dice

La pianificazione di protezione civile e la direzione dei primi soccorsi sono funzione fondamentale del Comune (comma 1). Il Comune attua la prevenzione, predispone e attua il piano comunale, e al verificarsi dell'emergenza attiva e dirige i primi soccorsi alla popolazione. Può esercitare la funzione anche in forma associata.

Perché conta

È l'articolo che fonda il sistema comunale di protezione civile di Genzano. Insieme all'art. 6, individua il Sindaco come autorità di prima risposta e il piano comunale come strumento centrale. Il Gruppo Comunale di volontari opera dentro questa cornice, a supporto del Comune e del Sindaco.

Rinvii: art. 6 (autorità territoriali); art. 18 (pianificazione); Piano di emergenza comunale; Parte V.
Art. 13 Strutture operative del Servizio nazionale Deriva da: artt. 1-bis, comma 3, e 11, legge 225/1992
Testo vigente

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale […], sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale […], l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile […], l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni del Ministero della cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Che cosa dice

Mentre le componenti (art. 4) sono i livelli di governo, le strutture operative sono i soggetti che intervengono materialmente: vigili del fuoco, Forze armate e di polizia, gli enti scientifici (INGV, CNR), il Servizio sanitario, il volontariato organizzato, la Croce Rossa, il Soccorso alpino, il Sistema per la protezione dell'ambiente, i servizi meteo e le strutture per il patrimonio culturale.

Perché conta

È la «squadra» operativa del sistema, e vi compare a pieno titolo il volontariato organizzato iscritto nell'elenco nazionale. Il Gruppo Comunale di Genzano fa parte di questa rete: è una struttura operativa, accanto a istituzioni e corpi dello Stato, ciascuno con il proprio ruolo.

Rinvii: art. 4 (componenti); art. 10 (vigili del fuoco); Capo V (volontariato, artt. 31–42); Parte IX.

Sezione III — Gli strumenti di coordinamento e integrazione

Art. 14 Comitato operativo nazionale della protezione civile Deriva da: art. 10 legge 225/1992; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001
Testo vigente

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale […] ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile […].

Che cosa dice

Nelle emergenze di rilievo nazionale, il Capo del Dipartimento convoca il Comitato operativo nazionale: il tavolo in cui siedono i rappresentanti delle componenti e delle strutture operative per coordinare gli interventi in modo unitario.

Perché conta

È lo strumento che evita la frammentazione nei grandi eventi: un solo luogo di regia in cui vigili del fuoco, Forze armate, sanità, volontariato e gli altri concertano le decisioni operative.

Rinvii: art. 7, lettera c) (emergenze nazionali); art. 13 (strutture operative); Parte V (modello di intervento).
Art. 15 Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative Deriva da: art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001; art. 8 d.l. 90/2005, conv. legge 152/2005
Testo vigente

1. […] le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario […] per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento […].

Che cosa dice

Le direttive del Presidente del Consiglio sono lo strumento con cui il sistema si dà regole tecniche uniformi — per esempio sull'allertamento o sulla pianificazione — pur rispettando le peculiarità dei territori. Sono proposte dal Capo del Dipartimento.

Perché conta

Spiega come un sistema a più livelli mantiene l'unitarietà senza centralizzare tutto: non con ordini caso per caso, ma con direttive-quadro che ciascun livello attua. Molte regole pratiche di protezione civile (compresi i codici colore dell'allertamento) nascono da qui.

Rinvii: art. 8 (proposta delle direttive); Parte VI (allertamento e codici colore).

Con l’articolo 15 si chiude il Capo II: il sistema ha ora una tipologia di eventi, le funzioni di ogni livello, le strutture che intervengono e gli strumenti per coordinarle. Il Capo III entra nel merito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Fonti

  1. Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo II, artt. 7–15 — testo vigente, Normattiva.
  2. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (norma di origine); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni); legge 7 aprile 2014, n. 56 (enti di area vasta).
  3. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli enti locali) per le funzioni comunali (art. 12).