Il Capo III dà sostanza alle prime due attività dell’articolo 2 — la previsione e la prevenzione. Sono le attività che si svolgono prima dell’evento, a freddo, e che fanno la differenza tra subire un disastro e ridurne i danni. Il capo individua gli strumenti: la tipologia dei rischi (art. 16), i sistemi di allertamento (art. 17), la pianificazione (art. 18) e il pilastro scientifico che li alimenta (artt. 19–21), fino alle azioni integrate di prevenzione (art. 22).

La tipologia dei rischi e gli strumenti

Art. 16 Tipologia dei rischi di protezione civile Deriva da: artt. 1-bis, 2 e 3-bis, legge 225/1992
Testo vigente

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze […] previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. […]

2. […] l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile […], in occasione dei quali le articolazioni territoriali […] possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti […].

Che cosa dice

L'articolo elenca i rischi di cui si occupa la protezione civile, distinguendo un nucleo «proprio» (comma 1: i rischi naturali e gli incendi boschivi) dai rischi su cui il Servizio interviene a supporto di soggetti già competenti (comma 2: chimico, nucleare, industriale, trasporti, sanitario…). È la mappa che il manuale segue nella Parte VII, «Catalogo dei rischi».

Perché conta

Il comma 3 è decisivo per il volontariato. Stabilisce che gli eventi programmati o programmabili — sagre, manifestazioni, eventi sportivi — non sono protezione civile in senso proprio: in quelle occasioni il Servizio fornisce solo supporto organizzativo e assistenza alla popolazione, non funzioni operative straordinarie.

Rinvii: Parte VII (catalogo dei rischi); art. 24 (stato di emergenza); per i compiti del volontariato negli eventi pubblici, la Circolare DPC del 6 agosto 2018.
Eventi pubblici: cosa può fare il volontariato (art. 16, comma 3)
Il comma 3 è il fondamento normativo di una regola pratica: durante sagre, feste e manifestazioni il volontariato di protezione civile non svolge regolazione del traffico né servizi di polizia stradale — competenza esclusiva delle Forze dell’ordine e della Polizia locale (artt. 11–12 del Codice della Strada). Può invece dare supporto organizzativo, informazione e assistenza alla popolazione, come precisato dalla Circolare DPC del 6 agosto 2018.
Art. 17 Sistemi di allertamento Deriva da: artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter, legge 225/1992
Testo vigente

1. L'allertamento del Servizio nazionale […] è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per […] il preannuncio in termini probabilistici, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio […].

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni […], che ne garantiscono il funzionamento […] utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 […], le strutture preposte ai servizi meteorologici […] e i Centri di competenza di cui all'articolo 21 […].

Che cosa dice

L'allertamento è un sistema a due livelli, statale e regionale, che preannuncia gli eventi in termini probabilistici e li monitora in tempo reale. Per il rischio idro-meteo si appoggia alla rete dei Centri funzionali (istituita dalla direttiva PCM del 27 febbraio 2004), ai servizi meteo e ai Centri di competenza.

Perché conta

È la base giuridica delle allerte meteo e dei codici colore (verde, giallo, arancione, rosso) che il cittadino conosce. Il bollettino del Centro Funzionale Regionale del Lazio — la fonte delle nostre allerte — nasce esattamente da questo articolo. La trattazione operativa è nella Parte VI.

Rinvii: art. 21 (Centri di competenza); Parte VI (allertamento e codici colore); pagina Allerte meteo.
Art. 18 Pianificazione di protezione civile Deriva da: artt. 3, 14, 15 e 18, legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998
Testo vigente

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari […], finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento […]; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento […]; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative […].

Che cosa dice

La pianificazione è il documento che, partendo dagli scenari di rischio, definisce chi fa cosa in emergenza: il modello di intervento, il raccordo con l'allertamento, i flussi di comunicazione. È «prevenzione non strutturale» allo stato puro: non un'opera fisica, ma una decisione presa prima, scritta e condivisa.

Perché conta

È l'articolo che fonda il Piano di emergenza comunale di Genzano. Un piano non è un adempimento burocratico: è ciò che permette al Sindaco, ai volontari e ai cittadini di sapere in anticipo dove andare e cosa fare. Senza piano, l'emergenza si improvvisa.

Rinvii: art. 2, comma 2 (previsione e scenari); art. 12 (funzioni dei Comuni); Parte VIII (pianificazione); Piano di emergenza comunale.

Il pilastro scientifico (artt. 19–21)

La protezione civile moderna poggia sulla scienza: previsione e prevenzione hanno senso solo se fondate su conoscenze affidabili. Tre articoli ne disciplinano l’apporto.

Artt. 19–20 Ruolo della comunità scientifica · Commissione Grandi Rischi Derivano da: artt. 3-bis, 9, 11 e 17, legge 225/1992
Testo vigente

Art. 19, comma 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione […] di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione […] che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica […].

Art. 20, comma 1. […] la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni […] non spetta la corresponsione di compensi […].

Che cosa dicono

Solo le conoscenze mature e condivise dalla comunità scientifica entrano nelle decisioni di protezione civile (art. 19): non opinioni isolate, ma consenso scientifico. La Commissione Grandi Rischi (art. 20) è l'organo che fornisce al Dipartimento la consulenza tecnico-scientifica, per tipologia di rischio.

Perché contano

Tracciano il confine tra scienza e decisione. Gli scienziati valutano il rischio; le autorità decidono. È una distinzione delicata, al centro di vicende giudiziarie note, e che il Codice fissa con chiarezza: la consulenza scientifica informa, non sostituisce, la responsabilità politico-amministrativa.

Rinvii: art. 16 (tipologie di rischio); art. 21 (Centri di competenza); Parte IV (la scienza del rischio).
Art. 21 Centri di competenza Deriva da: artt. 3-bis, 9, 11 e 17, legge 225/1992
Testo vigente

1. […] in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento […], gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile […].

Che cosa dice

I Centri di competenza sono enti, istituti di ricerca, consorzi e università che mettono a disposizione del sistema i loro prodotti scientifici — modelli, dati, elaborazioni — su specifiche tipologie di rischio. Sono individuati con decreto del Capo del Dipartimento.

Perché conta

Sono il «motore» tecnico che alimenta previsione e allertamento: i modelli meteo, le mappe di pericolosità, le valutazioni del rischio che ogni giorno reggono i bollettini provengono da qui. È la prova che la protezione civile è anche, profondamente, un'impresa scientifica.

Rinvii: art. 17 (allertamento); art. 19 (comunità scientifica); Parte IV.
Art. 22 Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale Deriva da: art. 11, d.l. 39/2009, conv. legge 77/2009
Testo vigente

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile […], volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze […].

Che cosa dice

Chiude il capo unendo i due volti della prevenzione: quella strutturale (le opere fisiche sul patrimonio pubblico) e quella non strutturale (pianificazione, informazione, formazione), in piani coordinati dal Dipartimento.

Perché conta

Ricorda che la prevenzione non è solo «fare opere» né solo «fare piani»: la riduzione del rischio funziona quando le due dimensioni agiscono insieme. Un argine senza un piano di evacuazione, o un piano senza opere di difesa, lasciano scoperto un fianco.

Rinvii: art. 2, commi 3–5 (prevenzione strutturale e non strutturale); Parte IV; Parte VIII.

Con l’articolo 22 si chiude il Capo III. Il sistema sa ora prevedere e prevenire. Il Capo IV affronta il momento più drammatico: la gestione delle emergenze di rilievo nazionale.

Fonti

  1. Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo III, artt. 16–22 — testo vigente, Normattiva.
  2. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (sistema di allertamento e rete dei Centri funzionali).
  3. Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi).
  4. Circolare DPC del 6 agosto 2018 (impiego del volontariato nelle manifestazioni pubbliche), per l’art. 16, comma 3.