Il Capo IV disciplina il momento più drammatico: la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, quelle di tipo c) dell’articolo 7. È il capo dei poteri straordinari — la mobilitazione del sistema, la dichiarazione dello stato di emergenza e le ordinanze in deroga — e dei contrappesi che li accompagnano: durata limitata, risorse definite, ritorno all’ordinario.
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile […] presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), […] il Consiglio dei ministri […] delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale […] e individua […] le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio degli interventi […] a valere sul Fondo per le emergenze nazionali […].
Che cosa dice
È l'atto-chiave della gestione nazionale. Su valutazione del Dipartimento, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza, fissandone durata ed estensione e stanziando le prime risorse dal Fondo per le emergenze nazionali.
Perché conta
Lo stato di emergenza non è una formula retorica: è la chiave che apre i poteri straordinari (le ordinanze dell'art. 25) e le risorse del Fondo. Ed è a tempo: ha una durata definita, perché lo straordinario non deve diventare la regola.
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.
Che cosa dice
Lo strumento operativo dell'emergenza nazionale è l'ordinanza di protezione civile, che può derogare alle leggi ordinarie — per accelerare soccorsi, ricostruzione, affidamenti — ma entro limiti precisi: solo nei termini fissati dalla deliberazione dello stato di emergenza, e sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea.
Perché conta
Qui si bilancia efficienza e legalità. Il potere di deroga è enorme; per questo il Codice lo incardina: limitato nel tempo, nello scopo e nei principi. È la differenza tra uno «stato d'eccezione» e una gestione straordinaria dentro lo Stato di diritto.
Gli altri strumenti della gestione (artt. 26–30)
Il Capo IV si completa con gli strumenti che accompagnano e chiudono l’emergenza:
- Art. 26 — Rientro nell’ordinario: almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, un’ordinanza regola il passaggio delle funzioni alla gestione ordinaria, perché la fine dell’emergenza non lasci scoperti gli interventi avviati.
- Art. 27 — Contabilità speciali: la gestione finanziaria straordinaria, con contabilità dedicate e tempi massimi, per garantire tracciabilità della spesa anche nell’urgenza.
- Art. 28 — Rimozione degli ostacoli alla ripresa: le misure per riportare alla normalità la vita e il lavoro nelle aree colpite (il superamento dell’art. 2, comma 7).
- Art. 29 — Ambito internazionale: la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi all’estero e al Meccanismo unionale di protezione civile (trattato nella Parte XII).
- Art. 30 — Segni distintivi: l’uso del logo e degli emblemi del Dipartimento è riservato ai suoi operatori, a tutela dell’identità istituzionale e contro gli abusi.
Fonti
- Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo IV, artt. 23–30 — testo vigente, Normattiva.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (norma di origine); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 107–108).
- Decisione n. 1313/2013/UE sul Meccanismo unionale di protezione civile (per l’art. 29).

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto […], dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto delle Regioni interessate […].
Che cosa dice
Prima ancora dello stato di emergenza, il Codice prevede uno strumento di pre-allarme operativo: lo stato di mobilitazione. Il Presidente del Consiglio può mobilitare il Servizio nazionale a supporto delle Regioni quando un evento, anche solo previsto, rischia di compromettere vita e beni.
Perché conta
È la dimostrazione che il sistema cerca di anticipare: non aspetta che il disastro sia avvenuto per attivarsi. La mobilitazione consente di schierare uomini e mezzi in vista dell'evento, riducendo i tempi di risposta.