Il Capo V è quello che ci riguarda più da vicino: disciplina la partecipazione dei cittadini e il volontariato organizzato. È diviso in due sezioni — la cittadinanza attiva (artt. 31–32) e il volontariato organizzato (artt. 33–42) — e contiene l’articolo che fonda giuridicamente i Gruppi comunali come quello di Genzano (art. 35).
Sezione I — Cittadinanza attiva e partecipazione
1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile […], mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno di una delle organizzazioni di cui all'articolo 34, la formazione e la preparazione necessaria […].
Che cosa dice
Definisce il volontario di protezione civile: chi, per libera scelta e senza fini di lucro, mette tempo e capacità al servizio della comunità, dentro un'organizzazione iscritta all'Elenco nazionale e con la formazione necessaria.
Perché conta
Tre parole pesano: libera scelta (gratuità e spontaneità), organizzazione (non si è volontari di protezione civile «da soli») e formazione (la preparazione è un requisito, non un optional). È l'identikit di chi indossa la nostra pettorina.
Sezione II — Il volontariato organizzato
Il sistema riconosce diverse forme di volontariato. Gli articoli 33 e 34 ne fissano la cornice:
- Art. 33 — Disciplina delle organizzazioni: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico (d.lgs. 117/2017) che svolgono attività di protezione civile sono soggetti a una disciplina che ne salvaguarda la specificità.
- Art. 34 — Elenco nazionale del volontariato di protezione civile: è lo strumento operativo che assicura la partecipazione del volontariato alle attività del Servizio, con indirizzo unitario. L’iscrizione (anche tramite gli elenchi territoriali delle Regioni) è la porta d’ingresso al sistema.
1. I Comuni possono promuovere la costituzione […] di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione […] è deliberata dal Consiglio comunale […] e prevede, in particolare: a) che il Comune […] cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari […].
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni […]. 3. Possono, altresì, essere costituiti […] gruppi intercomunali o provinciali.
Che cosa dice
È l'articolo che fonda i Gruppi comunali. Un gruppo comunale è composto solo da cittadini volontari, è un ente del Terzo settore in forma specifica (art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore), nasce con delibera del Consiglio comunale, è amministrato e gestito dal Comune che ne è responsabile, e al suo interno ha un coordinatore operativo dei volontari scelto democraticamente. Per operare nel Servizio nazionale si iscrive negli elenchi regionali.
Perché conta
È la nostra carta d'identità giuridica. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma è esattamente questo: un gruppo comunale costituito con delibera del Consiglio comunale, articolazione del Comune e iscritto al sistema regionale del Lazio. Spiega anche perché operiamo «a supporto del Comune e del Sindaco»: la responsabilità amministrativa è del Comune, di cui il Gruppo è espressione.
Altri articoli completano la disciplina del volontariato organizzato:
- Art. 36 — Altre forme di volontariato organizzato: possono iscriversi all’Elenco nazionale anche altre forme di volontariato operanti nel settore.
- Art. 37 — Contributi: il Dipartimento può concedere contributi per il potenziamento della capacità operativa e il miglioramento della preparazione tecnica del volontariato.
- Art. 38 — Partecipazione alla pianificazione: il volontariato organizzato prende parte alla predisposizione e attuazione dei piani di protezione civile.
1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale […], impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità […], vengono garantiti […] il mantenimento del posto di lavoro, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa […].
Che cosa dice
Sono i celebri «benefici di legge». Il volontario impiegato in attività autorizzate — anche su richiesta del Sindaco — non deve rimetterci: gli sono garantiti il mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e della copertura assicurativa per il periodo dell'impiego.
Perché conta
È ciò che rende il volontariato di protezione civile sostenibile e affidabile: un lavoratore può rispondere a un'attivazione senza perdere stipendio o posto. Senza questi benefici, il sistema non potrebbe contare sulla disponibilità di migliaia di volontari nei momenti critici.
- Art. 40 — Rimborso delle spese: i datori di lavoro e le organizzazioni ottengono il rimborso delle spese sostenute per i volontari impiegati in attività autorizzate. È il meccanismo che rende concreti i benefici dell’art. 39.
1. Il volontariato organizzato […] presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile […] e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente […].
Che cosa dice
Il volontariato interviene secondo la pianificazione e su richiesta dell'autorità competente (il Sindaco, la Regione, il Dipartimento). Non si autoattiva.
Perché conta
È la regola d'oro dell'operatività: il Gruppo Comunale non si attiva da solo e non sostituisce le forze dell'ordine o i soccorsi sanitari. Risponde a un'attivazione, dentro un piano. È ciò che distingue il volontariato organizzato dall'improvvisazione, e che ne garantisce sicurezza ed efficacia.
- Art. 42 — Comitato nazionale del volontariato: la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale passa anche dalla sua consultazione nel Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, organo di rappresentanza presso il Dipartimento.
Con l’articolo 42 si chiude il Capo V. Restano gli strumenti finanziari e le norme finali, nei Capi VI e VII.
Fonti
- Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo V, artt. 31–42 — testo vigente, Normattiva.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), art. 4, comma 2, per i Gruppi comunali.
- D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (regolamento sulla partecipazione del volontariato), abrogato dal 6 febbraio 2018 dal decreto legislativo 1/2018: la sua disciplina su benefici e modalità di intervento è oggi confluita negli artt. 39-41 del Codice, richiamati sopra. Citato qui solo come genealogia storica della norma vigente.

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, […] alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18 […]. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile […] e, a tal fine, hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile […].
Che cosa dice
Il cittadino non è solo destinatario di soccorso: è un partecipante. Ha il diritto di essere informato sui rischi e sull'organizzazione del sistema, e il dovere di ottemperare alle disposizioni delle autorità durante le emergenze.
Perché conta
È la base giuridica dell'autoprotezione e della cultura del rischio (insieme all'art. 2, comma 4, lettera e). Conferma il principio del Capitolo 1: la protezione civile è una funzione condivisa, e il cittadino preparato ne è il primo nodo.