Chi protegge gli altri ha diritto, a sua volta, di essere protetto. Anche il volontario di protezione civile — che opera gratuitamente — ha diritto alla salute e alla sicurezza mentre svolge la sua attività. Questa parte spiega come il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) si applica al volontariato di protezione civile attraverso un regime speciale.
3.1 Il volontario come «lavoratore equiparato»
Il Testo Unico nasce per tutelare i lavoratori, ma la sua definizione di «lavoratore» è ampia. L’articolo 2 include espressamente, tra i soggetti equiparati, «il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266» e, con una previsione specifica, «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile». Il volontario di protezione civile è dunque, ai fini della sicurezza, equiparato a un lavoratore — ma con un’avvertenza decisiva: lo è «nei limiti» di un regime speciale.
3.2 Il ponte: l’articolo 3, comma 3-bis
È l’articolo 3 del Testo Unico a costruire il ponte. Il comma 3-bis stabilisce che, «nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile […], le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti» da un decreto attuativo dedicato.
3.3 Il regime speciale: il D.M. 13 aprile 2011
Il decreto attuativo è il decreto interministeriale del 13 aprile 2011. Esso definisce come gli obblighi del Testo Unico si calano sull’attività del volontariato di protezione civile. In sintesi, l’organizzazione (per il gruppo comunale, il Comune di cui è articolazione) deve garantire al volontario, in modo proporzionato all’attività e agli scenari di rischio:
- informazione e formazione sui rischi connessi all’attività;
- addestramento all’uso corretto delle attrezzature e delle procedure;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati;
- il controllo sanitario dove l’attività comporta l’esposizione a rischi specifici;
- l’individuazione e la riduzione dei rischi tramite la valutazione riferita agli scenari in cui il volontario opera.
Il principio è che la sicurezza si misura sull’attività effettivamente svolta: a un volontario impiegato in compiti logistici si chiede una preparazione diversa da quella di chi opera su scenari più impegnativi. La formazione e l’idoneità non sono un adempimento, ma la condizione per poter operare.
3.4 Di chi è la responsabilità
Nel gruppo comunale, la gestione amministrativa è del Comune, che ne è responsabile (art. 35 del Codice della protezione civile, commentato nella Parte II): è quindi nell’ambito dell’ente che si collocano gli obblighi di sicurezza verso i volontari, secondo il regime speciale. Il volontario, dal canto suo, ha il dovere di seguire la formazione, usare i DPI e rispettare le procedure: la sicurezza è una responsabilità condivisa.
Fonti
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), artt. 2 e 3, comma 3-bis — Normattiva.
- Decreto interministeriale 13 aprile 2011, attuativo dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per il volontariato di protezione civile.
- Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, art. 35 (Gruppi comunali) e Capo V (volontariato).
