L’incendio boschivo è un rischio in larghissima parte di origine umana, e questo lo rende anche un rischio in larga parte evitabile. È il rischio della stagione calda, quando vegetazione secca, temperature elevate e vento creano le condizioni per la propagazione del fuoco. Sui Castelli Romani, con la loro fascia di boschi e di aree a contatto con le abitazioni, è una minaccia ricorrente.

7.5.1 Come nasce e si propaga il fuoco

La combustione richiede tre elementi insieme — il triangolo del fuoco: il combustibile (vegetazione secca, lettiera, sterpaglia), il comburente (l’ossigeno dell’aria) e l’innesco (una fonte di calore). La propagazione è governata da tre fattori ambientali:

  • la vegetazione (tipo, quantità e umidità del combustibile);
  • la meteorologia (temperatura, umidità dell’aria, soprattutto il vento, che spinge il fronte e proietta faville lontano);
  • la morfologia (il fuoco risale i pendii molto più rapidamente di quanto scenda).

Le cause sono quasi sempre antropiche: dolose (incendi appiccati) o colpose (abbruciamenti incontrollati, mozziconi, scintille da attrezzi). Le cause naturali, come il fulmine, sono in Italia una minoranza.

7.5.2 L’interfaccia urbano-rurale

Il pericolo maggiore per la popolazione si concentra nell’interfaccia urbano-rurale (in inglese Wildland-Urban Interface): la fascia dove le abitazioni si mescolano alla vegetazione. Qui un incendio boschivo diventa incendio di interfaccia, che minaccia direttamente case, strade di fuga e persone. La prevenzione passa per la gestione del combustibile attorno agli edifici (fasce di sicurezza, pulizia dei terreni) e per la pianificazione delle vie di evacuazione.

In caso di incendio si chiama il 112
Per segnalare un incendio in corso si chiama il 112, il Numero Unico Emergenze: la centrale smista l’intervento ai Vigili del Fuoco e alle squadre antincendio boschivo. Non si chiama direttamente il gruppo di volontari. Una segnalazione tempestiva e precisa — luogo, dimensione del fronte, presenza di case — può fare la differenza fra un principio d’incendio e un disastro.

7.5.3 Il sistema antincendio boschivo (AIB)

La materia è ordinata dalla legge quadro 21 novembre 2000, n. 353 sugli incendi boschivi, che attribuisce alle Regioni la competenza sulla previsione, prevenzione e lotta attiva, e vieta per quindici anni il cambio di destinazione d’uso delle aree boscate percorse dal fuoco (per togliere il movente speculativo agli incendi dolosi). Operano in modo integrato:

  • i Vigili del Fuoco, per lo spegnimento;
  • i Carabinieri Forestali e le strutture regionali, per il controllo del territorio e le indagini;
  • il volontariato di protezione civile specializzato in AIB, a supporto delle squadre;
  • la flotta aerea dello Stato (Canadair ed elicotteri), coordinata dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile per il concorso aereo allo spegnimento.

La campagna AIB copre il periodo di massima pericolosità (di norma l’estate). Durante la campagna, il Centro Funzionale Regionale pubblica ogni giorno il bollettino di pericolosità da incendi boschivi, su base previsionale.

7.5.4 Il contesto dei Castelli Romani

Genzano di Roma appartiene alla Zona di allerta AIB 9 (Castelli Romani) della Regione Lazio. Il bollettino regionale ne stima ogni giorno la pericolosità (bassa, media, alta), su modello previsionale. La difesa parte dai comportamenti corretti — non bruciare residui nei giorni a rischio, tenere pulite le aree attorno alle case — e dalla segnalazione tempestiva. Le istruzioni operative sono nella scheda Rischio incendio: cosa fare.

Fonti

  1. Legge 21 novembre 2000, n. 353 — legge quadro in materia di incendi boschivi — Normattiva.
  2. Dipartimento della Protezione Civile — concorso aereo della flotta dello Stato allo spegnimento (COAU); campagna AIB.
  3. Regione Lazio — Centro Funzionale Regionale — bollettino di pericolosità da incendi boschivi; zone di allerta AIB.
  4. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri (Carabinieri Forestali).
  5. Fondazione CIMA — modellistica della pericolosità incendi (RISICO).
  6. Codice della protezione civile, d.lgs. 1/2018, art. 16 — Normattiva.