Il rischio chimico-industriale nasce dalla presenza, sul territorio, di stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità rilevanti. È un rischio di origine antropica, concentrato in luoghi noti e censiti, e per questo fortemente pianificato: la legge sa dove sono gli impianti pericolosi e impone, attorno a ciascuno, un sistema di prevenzione e di emergenza.

7.8.1 La direttiva Seveso

La disciplina prende il nome dal disastro di Seveso del 1976, quando un guasto in uno stabilimento chimico in Lombardia rilasciò una nube di diossina su un’area abitata. Da quell’evento nacque la prima direttiva europea «Seveso», oggi giunta alla terza versione — la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) — recepita in Italia con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La norma classifica gli stabilimenti in due categorie, secondo la quantità di sostanze pericolose detenute:

  • soglia inferiore — obblighi di prevenzione e di notifica;
  • soglia superiore — obblighi più stringenti, fra cui il Rapporto di Sicurezza e la predisposizione dei piani di emergenza.

L’ISPRA cura l’inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

7.8.2 Gli scenari incidentali

Un incidente rilevante può manifestarsi in tre scenari-tipo, con effetti e raggi d’azione diversi:

  • incendio — irraggiamento termico;
  • esplosione — onda di pressione e proiezione di frammenti;
  • rilascio tossico — dispersione in atmosfera di sostanze nocive, lo scenario potenzialmente più esteso perché trasportato dal vento.

Per questo le misure di autoprotezione per il rischio chimico sono spesso opposte a quelle di altri rischi: in caso di nube tossica la regola è di norma il «chiudersi in casa» (shelter in place) — entrare in un edificio, chiudere porte, finestre e prese d’aria, spegnere i sistemi di ventilazione — non l’evacuazione, che esporrebbe le persone alla nube.

Ogni rischio ha la sua regola
Per il terremoto si esce all’aperto appena finita la scossa; per un rilascio tossico ci si chiude dentro. Non esiste un’unica «cosa giusta da fare» valida per tutte le emergenze: la risposta corretta dipende dal rischio. È la ragione per cui l’informazione preventiva — sapere prima cosa fare per il rischio del proprio territorio — è parte essenziale della prevenzione.

7.8.3 Il Piano di Emergenza Esterna e l’informazione

Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Prefetto predispone — d’intesa con Regione, Comune e gestore — il Piano di Emergenza Esterna (PEE): definisce gli scenari, le zone a rischio, le misure di protezione della popolazione e le procedure di allarme. Un principio cardine della normativa Seveso è il diritto all’informazione: i cittadini che vivono nelle aree interessate devono ricevere, in forma chiara, le indicazioni su cosa fare in caso di incidente. A questo si aggiunge il rischio legato al trasporto di merci pericolose (normativa ADR), che può interessare strade e ferrovie anche lontano dagli stabilimenti.

Le indicazioni di autoprotezione sono nella scheda Rischio industriale: cosa fare.

Fonti

  1. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105Normattiva.
  2. ISPRA — inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
  3. Prefetture — Uffici Territoriali del Governo — Piani di Emergenza Esterna (PEE).
  4. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — prevenzione incendi e gestione degli scenari incidentali.
  5. Codice della protezione civile, d.lgs. 1/2018, art. 16 — Normattiva.