Nel luglio 1996 il Dipartimento della Protezione Civile, guidato da Guido Bertolaso (Capo del Dipartimento), pubblicò la seconda edizione della direttiva “Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile” (Pubblicazione n. 42). Era un documento pionieristico: per la prima volta il sistema italiano metteva per iscritto, in maniera sistematica, le procedure preparatorie e operative per gestire un’emergenza di protezione civile.
A trent’anni di distanza, il quadro normativo è profondamente cambiato. In questa pagina confrontiamo il testo del 1996 con gli indirizzi vigenti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 e dal Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).
Il contesto del 1996
Nel 1996 il sistema era disciplinato dalla Legge 225 del 1992 — “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, allora recente. Il DPC era una struttura giovane e si stava consolidando. La direttiva del luglio 1996 serviva a:
- standardizzare le procedure preparatorie (censimenti risorse, piani di intervento, esercitazioni)
- definire i ruoli tra enti centrali, regioni, province, comuni
- organizzare la catena di comando in emergenza, in particolare il passaggio tra livelli
Il linguaggio era amministrativo e militare: “diramazioni”, “allegati”, “direttive al destinatario”.
Cosa è cambiato nel frattempo
Diversi passaggi fondamentali hanno riscritto il quadro:
| Anno | Cambiamento | Impatto |
|---|---|---|
| 1997 | Introduzione del Metodo Augustus per la pianificazione comunale | 14 funzioni di supporto negli enti locali |
| 2001 | Riforma del Titolo V della Costituzione | La protezione civile diventa materia di legislazione concorrente |
| 2008 | Direttiva 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi” | Prima modernizzazione sistematica post-225/92 |
| 2012 | Direttiva 9 novembre 2012 su metodo Augustus | Aggiornamento metodologico |
| 2018 | D.Lgs. 1/2018 — Codice della Protezione Civile | Sostituisce integralmente la L. 225/92 |
| 2021 | Direttiva PCM 30 aprile 2021 | Nuovi indirizzi per la pianificazione ai diversi livelli |
| 2022 | IT-alert avviato in forma sperimentale | Comunicazione diretta Dipartimento → cittadini |
I punti che sono rimasti (perché funzionano)
Rileggendo il documento del 1996, si trovano molti concetti ancora attuali:
- L’attività preparatoria è distinta dalla gestione dell’emergenza
- La catena di comando inizia dal Sindaco e sale secondo la gravità
- I centri di coordinamento (oggi chiamati CCS, COM, COI, SOU) esistevano già con nomi equivalenti
- La sala operativa nazionale coordina e monitora
- Il Prefetto è il cardine provinciale
Trent’anni di esperienza hanno confermato la bontà dell’impianto: il problema non era l’idea, ma l’aggiornamento continuo.
I punti che sono cambiati
1. Linguaggio e cultura: dal comando alla collaborazione
Il documento del 1996 usa un linguaggio di comando: “il destinatario deve”, “l’ente competente provvede”. La Direttiva 30 aprile 2021 introduce esplicitamente i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: la pianificazione è una “attività di sistema” che le Amministrazioni ai diversi livelli svolgono congiuntamente.
Cambia non solo la forma: cambia la filosofia. Il sistema si riconosce come rete, non come piramide.
2. Pianificazione: da “piano intervento” a “piano dinamico”
Nel 1996 il piano di emergenza era un documento. Oggi, per effetto della Direttiva 2021, il piano è:
- uno strumento dinamico, non un adempimento burocratico
- basato su scenari di rischio aggiornati
- integrato con il sistema di allertamento (Centro Funzionale)
- testato attraverso esercitazioni periodiche
- comunicato alla popolazione (art. 8 D.Lgs. 1/2018: diritto all’informazione)
- revisionato con cadenza stabilita (almeno triennale)
Il piano che sta in un cassetto non è un piano: è un insieme di fogli.
3. Classificazione degli eventi: A, B, C
Nel 1996 la classificazione era quella della L. 225/1992 (tre tipi). La D.Lgs. 1/2018 ha riformulato la classificazione rendendola più chiara:
- Tipo A: eventi affrontabili con risorse ordinarie del singolo ente
- Tipo B: eventi che richiedono coordinamento di più enti
- Tipo C: eventi di rilievo nazionale che richiedono mezzi e poteri straordinari
La grande novità non sta nelle lettere, ma nelle procedure: oggi la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (tipo C) segue un iter preciso, con tempi certi e trasparenza verso il Parlamento.
4. Ruolo del volontariato: da “ausiliario” a “componente”
Nel 1996 il volontariato era citato come supporto o ausiliario del sistema. Il Codice del 2018 (art. 3, e tutto il Capo V) classifica le organizzazioni di volontariato come componente a pieno titolo del Servizio Nazionale. Non ospiti, ma parte dell’organismo.
Questa evoluzione si riflette anche nelle tutele: assicurazioni, permessi retribuiti, rimborsi, formazione strutturata (cfr. Capo V — Volontariato).
5. Allertamento: da fax a IT-alert
Nel 1996 le comunicazioni di allerta viaggiavano su carta, telex, fax. Oggi il sistema di allertamento:
- ha un Centro Funzionale Centrale (DPC) e Centri Funzionali Decentrati (Regioni)
- pubblica bollettini quotidiani online consultabili dai cittadini
- dispone di IT-alert, il sistema di allarme pubblico che invia notifiche geolocalizzate agli smartphone
- si integra con i canali social istituzionali
- usa standard europei di early warning
La velocità di propagazione dell’informazione si è accorciata da ore a secondi.
6. Rapporti con la popolazione: l’informazione come diritto
Nel 1996 l’informazione alla popolazione era una facoltà. Nel 2018 diventa un diritto del cittadino (art. 8 del Codice) e un obbligo delle autorità. Oggi:
- i piani comunali devono avere sintesi divulgative comprensibili
- le campagne nazionali (“Io non rischio”, “Famiglie sicure”) fanno parte della routine
- le scuole hanno progetti strutturati di educazione al rischio
- i Comuni organizzano giornate aperte e simulazioni
Come leggere insieme il vecchio e il nuovo
Il documento del 1996 non è superato per errori: è superato per evoluzione naturale. Leggerlo oggi permette di:
- capire come siamo arrivati qui
- apprezzare il lavoro di una generazione di tecnici e amministratori
- riconoscere la continuità dei principi fondamentali
- valutare con onestà cosa funziona e cosa richiede aggiornamento continuo
Chi opera in protezione civile dovrebbe conoscere entrambi i testi: l’uno come memoria storica, l’altro come riferimento vigente.
Fonti ufficiali
- Direttiva 1996 — Attività preparatoria e procedure d’intervento (Pubblicazione n. 42, luglio 1996) — documento storico, non più vigente
- Direttiva PCM 30 aprile 2021 — “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”
- Codice della Protezione Civile — D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 su Normattiva
- Pianificazione di protezione civile — Approfondimento sul portale Servizio Nazionale
