Il Capo II del Codice della Protezione Civile (articoli 7-15) disegna l’impalcatura operativa del Servizio Nazionale. Risponde a una domanda semplice: di fronte a un evento, chi fa cosa. Il Codice lo organizza in tre Sezioni: gli eventi (art. 7), le funzioni dei diversi soggetti (artt. 8-13) e gli strumenti di coordinamento (artt. 14-15).
Articolo 7 — Tipologia degli eventi emergenziali
Il Codice classifica gli eventi calamitosi in tre tipi, in base all’estensione geografica e all’intensità. È una delle distinzioni più note, perché determina chi interviene:
| Tipo | Caratteristiche | Chi gestisce |
|---|---|---|
| Tipo A | Eventi fronteggiabili con interventi attuabili dai singoli enti ordinariamente competenti | Comune, soggetti ordinari |
| Tipo B | Eventi che richiedono l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni | Coordinamento regionale |
| Tipo C | Eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari | Stato — stato di emergenza di rilievo nazionale |
Questa classificazione non è solo teorica: determina chi può deliberare lo stato di emergenza, quali risorse finanziarie si attivano e quali ordinanze possono essere emesse.
Articolo 8 — Funzioni del Dipartimento della protezione civile
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), presso la Presidenza del Consiglio, è la struttura di cui il Presidente del Consiglio si avvale per indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero Servizio nazionale. Tra le sue funzioni: l’elaborazione degli indirizzi operativi, il coordinamento degli interventi nelle emergenze di rilievo nazionale, la gestione dei sistemi di allertamento nazionali e il raccordo con le componenti e le strutture operative del Servizio.
Articolo 9 — Funzioni del Prefetto
In ambito provinciale, il Prefetto assicura il raccordo tra il livello statale e quello territoriale. Al verificarsi di un’emergenza, adotta i provvedimenti di competenza, assicura l’impiego delle strutture statali presenti sul territorio e cura — in raccordo con il Presidente della Regione e con gli enti locali — l’attuazione degli interventi necessari, vigilando sulla direzione unitaria dei soccorsi.
Articolo 10 — Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è componente fondamentale del Servizio nazionale e, quando interviene, opera quale struttura operativa di riferimento per il soccorso tecnico urgente, garantendo la direzione degli interventi di propria competenza fino al loro esaurimento.
Articolo 11 — Funzioni delle Regioni e delle città metropolitane e province
Le Regioni sono l’anello di cerniera tra lo Stato e i Comuni. Il Codice affida loro la potestà legislativa e amministrativa nelle materie di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti. In particolare ciascuna Regione:
- programma le attività di previsione, prevenzione e soccorso sul proprio territorio
- approva il proprio piano regionale e gli indirizzi per la pianificazione comunale
- coordina le attività dei Comuni e delle strutture operative regionali
- gestisce le emergenze di rilievo regionale (Tipo B)
- istituisce e regola il Centro Funzionale Regionale per l’allertamento meteo-idrogeologico
- disciplina il volontariato regionale di protezione civile
- può dichiarare lo stato di mobilitazione regionale
Nel Lazio queste funzioni sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Sala Operativa Regionale (803 555). Lo stesso articolo disciplina inoltre le funzioni di Città metropolitane e Province quali enti di area vasta, con compiti di supporto ai Comuni, raccolta dei dati territoriali e coordinamento tra Comuni contigui. Genzano fa parte della Città metropolitana di Roma Capitale.
Articolo 12 — Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata
Uno degli articoli più importanti per la protezione civile locale. Il Comune è il livello più vicino al cittadino e il perno operativo del sistema. L’articolo 12 stabilisce che il Comune:
- è responsabile delle attività di protezione civile sul proprio territorio
- approva il Piano Comunale di Protezione Civile (obbligo giuridico, non facoltà) e ne cura l’aggiornamento
- informa la popolazione sui rischi e sui comportamenti di autoprotezione
- istituisce il Centro Operativo Comunale (COC) o struttura equivalente
- può costituire un Gruppo Comunale di Volontariato di protezione civile
- in emergenza, il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della popolazione
Per i Comuni di minori dimensioni il Codice prevede l’esercizio in forma associata delle funzioni di protezione civile. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma nasce proprio dalla previsione che consente al Comune di dotarsi di una struttura di volontariato.
Articolo 13 — Strutture operative del Servizio nazionale
Elenca le strutture operative del SNPC, cioè i soggetti che intervengono concretamente nelle operazioni:
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — struttura operativa fondamentale
- Forze Armate
- Forze di Polizia
- enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale (tra cui INGV, CNR, ISPRA)
- strutture del Servizio Sanitario Nazionale
- organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte
- Croce Rossa Italiana
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
- strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale
Queste strutture collaborano tra loro nelle attività ordinarie e in emergenza, ciascuna secondo le proprie competenze tecniche.
Articolo 14 — Comitato operativo nazionale della protezione civile
Per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza di rilievo nazionale, opera presso il Dipartimento il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che riunisce i rappresentanti delle componenti e delle strutture operative del Servizio per garantire risposte rapide e coordinate.
Articolo 15 — Direttive del Presidente del Consiglio e indicazioni operative
Gli indirizzi unitari del Servizio nazionale sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alle direttive seguono indicazioni operative del Dipartimento o delle Regioni, che ne traducono i contenuti in regole pratiche per gli operatori (è in questo quadro che si colloca, ad esempio, la Direttiva PCM 30 aprile 2021 sulla pianificazione di protezione civile comunale e di ambito).
Perché questo Capo è importante
Il Capo II spiega perché una frana in un quartiere di Genzano di Roma è gestita dal Comune con il supporto della Regione, mentre un terremoto nell’Appennino centrale richiede l’intervento del Dipartimento Nazionale. Più un evento è circoscritto, più è gestito al livello basso; più è esteso e grave, più si attivano i livelli superiori. Il sistema funziona se ogni soggetto conosce il proprio ruolo e si coordina con gli altri.
