Il Capo VI del Codice della Protezione Civile (articoli 43-46) disciplina le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari che rendono concretamente possibili le attività di protezione civile. Stabilisce un principio chiaro: la protezione civile è finanziata, non volontaristica. Senza risorse adeguate il sistema non funziona.

Articolo 43 — Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione

Istituisce il Fondo nazionale destinato alle attività di previsione e prevenzione dei rischi. Finanzia gli investimenti “a monte” dell’emergenza: studi e monitoraggi, sistemi di allertamento, pianificazione, formazione, riduzione della vulnerabilità del territorio. È la traduzione finanziaria della logica del Capo III: prevenire costa meno che ricostruire.

Articolo 44 — Fondo per le emergenze nazionali

Istituisce il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), alimentato ogni anno dalla legge di bilancio. È la principale fonte di copertura degli interventi conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Capo IV): primi soccorsi, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi essenziali e avvio degli interventi urgenti.

Articolo 45 — Fondo regionale di protezione civile

Disciplina il Fondo regionale di protezione civile, con cui lo Stato concorre al finanziamento delle attività delle Regioni: interventi di prevenzione, gestione delle emergenze di rilievo regionale (Tipo B) e sostegno al sistema territoriale, incluso il volontariato. È lo strumento che alimenta il livello regionale del sistema, nel Lazio gestito dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Articolo 46 — Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività

Definisce gli strumenti organizzativi di cui il Servizio nazionale si avvale per realizzare le proprie attività: modalità di impiego delle risorse umane e strumentali, raccordo tra componenti e strutture operative, procedure amministrative dedicate. L’articolo 46 bis integra il Capo con disposizioni sulle procedure di protezione civile, per snellire e rendere più efficaci gli interventi.

Perché questo Capo conta

Dietro ogni mezzo, ogni esercitazione, ogni corso di formazione e ogni intervento c’è una copertura finanziaria prevista dalla legge. Il Capo VI è la parte del Codice che spiega con quali risorse il sistema si regge: il Fondo per la prevenzione (art. 43), quello per le emergenze nazionali (art. 44) e quello regionale (art. 45) sono i tre pilastri economici del Servizio nazionale.

Leggi anche